L’asta telematica è una modalità di vendita applicabile sia alle vendite giudiziarie che a quelle private.
Il luogo in cui si incontrano la domanda di acquisto e l’offerta è quello virtuale e, infatti, una delle novità principali introdotte dalle aste telematiche è rappresentata dalla possibilità di non essere fisicamente presenti alla vendita, superando ogni ostacolo fisico e temporale di partecipazione.
Da aprile 2018 la vendita telematica deve costituire il modello standard di tenuta dell’esperimento di vendita, derogabile soltanto quando sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.
Difatti, ai sensi dell’art. 569, comma 4, c.p.c., il Giudice con la stessa ordinanza con cui dispone la vendita forzata nelle procedure esecutive immobiliari, “stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”.
Per poter partecipare alla vendita telematica è necessario accreditarsi al portale su cui si svolge l’asta, secondo la disciplina prevista nell’avviso di vendita, nel rispetto della normativa vigente.
Astalex permette la gestione di tutte le modalità di vendita telematica in modo perfettamente conforme alle regole tecniche ed operative previste dal D.M. 32/2015.
Vendita singola e partecipazione telematica (ART. 21 D.M. 32/2015)
Le offerte d’acquisto e le domande di partecipazione all’incanto possono essere presentate esclusivamente con modalità telematica, così come la partecipazione alle operazioni di vendita avviene esclusivamente da remoto e, in caso di gara, i rilanci vengono effettuati nella medesima unità di tempo con la simultanea connessione del referente della procedura e di tutti gli offerenti.
Vendita sincrona e partecipazione mista (ART. 22 D.M. 32/2015)
Le offerte d’acquisto e le domande di partecipazione all’incanto possono essere presentate sia con modalità telematica che in busta chiusa mediante il materiale deposito in Cancelleria o in altro luogo indicato nel bando.
Coloro che hanno formulato l’offerta o la domanda telematicamente partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità; coloro che hanno formulato l’offerta o la domanda in busta chiusa partecipano comparendo davanti al Giudice o al referente della procedura.
I dati contenuti nelle offerte o nelle domande presentate in cartaceo, nonché i rilanci e le osservazioni degli offerenti che partecipano davanti al Giudice o al referente della procedura, vengono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano con modalità telematiche. In caso di gara, i rilanci vengono effettuati nella medesima unità di tempo con la simultanea connessione del referente della procedura e di tutti gli offerenti.
Vendita asincrona (ART. 24 D.M. 32/2015)
Le offerte d’acquisto e le domande di partecipazione all’incanto possono essere presentate esclusivamente con modalità telematica, così come la partecipazione alle operazioni di vendita avviene esclusivamente da remoto.
L’eventuale gara tra gli offerenti si svolge in un periodo temporale prestabilito (che può essere espresso ad esempio in ore o giorni, a seconda di quanto indicato in avviso) durante il quale è sempre possibile presentare i propri rilanci fino alla scadenza, salvo eventuale auto estensione della gara (se previsto in caso di rilanci effettuati nei minuti finali di gara).
Il referente della procedura deve essere connesso alla piattaforma per la gestione di due fasi, quella iniziale di verifica dell’ammissibilità delle offerte presentate e di avvio dell’eventuale gara tra gli offerenti e quella finale di aggiudicazione a seguito della conclusione della gara.